Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, così come definiti nella regola tecnica allo stesso allegata, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
Le tipologie di prodotti non regolamentati come sopra, possono essere impiegati nelle fattispecie di impianti, purchè legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’ Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA).
D.M. 20.12.2012