Le misure di prevenzione e protezione da adottarsi nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendi e limitarne le conseguenze, costituiscono un obbligo del Datore di Lavoro sancito dall'art. 46 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (Testo Unico per la sicurezza) e specificato nel dettaglio dal d.m. 10 marzo 1998.
Le misure di prevenzione e protezione, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.
In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (C.P.I.) il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l'approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendi elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
I tre nuovi decreti per la sicurezza antincendi
Il DM 10 marzo 1998 viene definitivamente abrogato grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tutti e tre i decreti attuativi dell'art. 46 del D.L.gs. n.81/2018, ossia:
1. Il Decreto Controlli (DM 1 settembre 2021) che contiene i criteri generali di manutenzione, controllo e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed ogni sistema di sicurezza antincendi, nonché la qualificazione dei manutentori stessi degli impianti, efficace dal 25 settembre 2022;
2. il Decreto Gestione della Sicurezza Antincendi GSA (DM 2 settembre 2021) che ha dettato indicazioni dettagliate sulla formazione e l'aggiornamento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze, efficace dal 4 ottobre 2022;
3. Il decreto Minicodice (DM 3 settembre 2021) che definisce le nuove modalità per la Valutazione del rischio incendi per tutti i luoghi di lavoro, efficace dal 29 ottobre 2022.
Decreto MINICODICE D.M. 3 SETTEMBRE 2021
Il Decreto Minicodice pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, abrogando definitivamente e completamente il DM 10.03.98, definisce le nuove modalità per la Valutazione del rischio incendi per tutti i luoghi di lavoro.
Definisce i luoghi di lavoro a rischio BASSO per cui introduce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi (Allegato I). Tutti i restanti luoghi di lavoro, che non rientrano in questa categoria, devono seguire i criteri
del C.P.I. (Codice di Prevenzione Incendi).
La valutazione del rischio incendi deve tenere conto di tali criteri ed essere complementare e coerente con la valutazione del rischio esplosione.
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi per luoghi di lavoro a basso rischio di incendi.
Scopo e campo di applicazione:
1. La presente regola tecnica verticale tratta i criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette;
2. Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanza infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in deposito, in ciclo di lavorazione o di trasformazione, in sistemi di trasposto, manipolazione o movimentazione, deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seuenti obiettivi, in ordine di priorità decrescente:
a. Prevenire la formazione di atmosfere esplosive;
b. evitare le sorgenti d'accensione di atmosfere esplosive;
c. Attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.
Ove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d'accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto ragionevolmente praticabile ed attendibile, secondo gli approcci ALARP o ALARA.
3. Gli obiettivi del comma 2 sono conseguiti tramite:
a. La valutazione del rischio di esplosione di cui al paragrafo V.2.2.;
b. L'adozione delle misure di prevenzione e protezione e gestionali di cui al paragrafo V.2.3.
Capitolo S.8
Controllo di fumi e calore
La misura antincendi di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendi da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendi.
In generale, le misure antincendi di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di:
- Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione degli incendi da parte delle squadre di soccorso;
- Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi degli incendi.
I sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC), di seguito denominati impianti, debbono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto descritto dalle specifiche regolamentazioni, delle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.
Esempio impianto estrazione fumo e calore
Dimensionamento del SEFFC (UNI 9494/2)
L'obiettivo di un SEFFC è quello di garantire uno strato d'aria libera da fumi, sopra il quale possa galleggiare lo strato di fumi e gas caldi prodotti dagli incendi, che saranno avviati all'esterno dell'attività tramite ventilazione meccanica.
Scelta dell'aspiratore: regole generali di corretta selezione
Nella progettazione di un sistema di ventilazione è necessario scegliere in modo appropriato il tipo di ventilatore tenendo in
considerazione tutti i seguenti elementi:
- Tipo di applicazione (industriale, commerciale, domestica...);
- Tipo di installazione (estrazione o mandata, libera o tramite condotto...);
- Natura del fluido trasportato (aria pulita o con presenza di polveri o grassi, temperatura, presenza di gas esplosivi...);
- Luogo di installazione (a parete, su tetto, in contro-soffitto...) ed eventuali limitazioni d'ingombro;
- Eventuali limitazioni di emissione sonora;
- Tipo di alimentazione elettrica (tensione, frequenza...);
- Eventuali accessori (supporti o giunti antivibranti, regolatori di velocità...).
Regole di corretta installazione di un ventilatore - System Effect
Effetto di decadimento delle prestazioni di un ventilatore a causa di disturbi al flusso d'aria (disturbi fluidodinamici) in prossimità delle bocche di mandata/aspirazione. È la perdita di carico aggiuntiva causa disuniformità del flusso sulla bocca aspirante, errati collegamenti in mandata tra ventilatore e sistema, effetti di Swirl sull'aspirazione del ventilatore.