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L'art. 8 D.Lgs. 102/2014: la diagnosi energetica obbligatoria e le novità per la scadenza 2023

Il ruolo di ENEA nel meccanismo delle diagnosi
Efficienza energetica per le imprese
Art. 8 D.Lgs. 102/2014: Soggetti obbligati
La diagnosi energetica
Imprese energivore

Il ruolo di ENEA nel meccanismo delle diagnosi

Il Dipartimento di Efficienza Energetica di ENEA è l'Agenzia Nazionale Efficienza Energetica.
La mission dell'Agenzia è, tra le altre cose, supportare imprese ed associazioni nel realizzare percorsi di efficientamento energetico.

Efficienza energetica per le imprese

Nelle politiche per contrastare i cambiamenti climatici, le imprese hanno un ruolo fondamentale reso particolarmente complesso dal fatto che il contenimento dei consumi energetici deve coniugarsi con il tema della produttività e competitività delle imprese, che è fortemente influenzato da molte variabili, fra cui i vincoli ambientali, i costi e la volatilità dei prezzi dell'energia.

Esiste una stretta relazione tra competitività ed efficienza energetica delle imprese: abbattere i costi dell'energia per rendere l'impresa più competitiva.

Efficienza energetica per le imprese significa ottenere gli stessi prodotti e servizi con meno energia e quindi con minor impatto sull'ambiente e minori costi per le aziende e per il sistema Italia.

Art. 8 D.Lgs. 102/2014: Soggetti obbligati

L'art. 8 D.Lgs. 102/2014 definisce le imprese italiane che sono i soggetti obbligati alle diagnosi energetiche:
- le grandi imprese (comma 1);
- le imprese a forte consumo di energia (comma 3).
Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT.
A partire dalla scadenza 2020 sono esentate anche imprese con consumi inferiori ai 50 TEP (D.lgs. 73/2020).

La diagnosi energetica

Per le imprese la diagnosi energetica costituisce il primo passo nello sviluppo di un piano di energy management aziendale.

Il suo scopo è quello di comprendere come viene utilizzata l'energia all'interno dell'azienda e di identificare eventuali inefficienze o potenziali di miglioramento, in modo da poter ridurre i costi e aumentare la propria efficienza.

La diagnosi energetica costituisce il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell'impresa: solo attraverso l'audit si può capire come consuma energia e dove bisogna intervenire per migliorarne l'utilizzo.

Le diagnosi costituiscono un'opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitività.
Da obbligo (2015) ad opportunità (2019).
Da opportunità a necessità (2023).

Diagnosi energetica & Monitoraggio

La diagnosi energetica deve permettere di acquisire una conoscenza approfondita e affidabile sugli usi e consumi energetici
dell'impianto in esame.
Perché sia conforme all'Allegato II del D.lgs. 102/14 la diagnosi deve essere redatta seguendo le indicazioni contenute nelle norme UNI CEI EN 16247:2022.

Grande Impresa esclusivamente ai sensi del 102/2014
Art. 2 e chiarimenti MiSE novembre 2016:
Effettivi ? 250
e
Fatturato annuo > 50 milioni di euro
o
Bilancio annuo > 43 milioni di euro

Grande Impresa per la diagnosi nell'anno n: condizione per entrambi gli anni n-1 ed n-2.

Le imprese energivore soggette all'obbligo di diagnosi con scadenza nell'anno n, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori nell'anno n-1.

Le imprese energivore sono inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA - DM 5/4/2013).

Condizioni per imprese energivore

Dall'1/1/2018 vengono classificate come energivore le imprese che nel periodo di riferimento (dall'anno n-4 all'anno n-2) precedenti all'anno n-1 di pubblicazione nel registro CSEA ed all'anno di competenza n in cui vengono fruite le agevolazioni (DM 21/12/2017) hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh (in precedenza 2,4 GWh) e rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee Guida CE 200/01 del 2014
- operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee Guida CE e sono caratterizzate da un indice di <> non inferiore al 20% - VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato
- non rientrano tra le due categorie precedenti ma sono ricomprese negli elenchi CSEA per gli anni 2013 o 2014.

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Fonte: mcTER Roma maggio 2024
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