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Investimenti sostenibili 4.0

Gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0. Verrà data priorità a quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità.

Sono valorizzati i programmi che puntano:

- Alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
- Al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, con il conseguimento di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell'anno precedente.

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. Acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
2. Macchinari, impianti e attrezzature
3. Opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
4. Programmi informatici e licenze per l'uso di macchinari.

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica nei limiti del 3% dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa.

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

- Attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento GBER. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo").
- Servizi alle imprese.

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