Prevenzione e protezione contro le esplosioni. Quadro Legislativo e Normativo Tecnico. DIR 2014/34/UE. Le norme Tecniche di riferimento sono:
- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87). CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88);
- CEI EN 60079-14 (CEI 31-33). CEI EN 60079-17 (CEI 31-34). CEI 31 - 108.
La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione. A cosa serve la classificazione dei luoghi?
A chi è destinata la classificazione dei luoghi? A chi è destinata la classificazione dei luoghi? Chi redige la classificazione dei luoghi con pericolo d'esplosione? Principi di sicurezza contro l'esplosione. Marcatura CE Atex.
Un'esplosione si verifica quando coesistono nello spazio e nel tempo:
- Un gas infiammabile o una polvere combustibile (combustibile);
- L'aria, il cui ossigeno costituisce il comburente (comburente);
- una causa d'innesco (ad es. scintilla, arco, temperatura elevata) (innesco).
- La sicurezza nei confronti del pericolo di esplosione si raggiunge quando la probabilità di coesistenza di combustibile, comburente e innesco è ridotta ad un valore accettabile;
- I luoghi vengono classificati individuando le zone pericolose e il corrispondente rischio di esplosione;
- Il rischio viene valutato ed eventualmente ridotto entro limiti di accettabilità agendo sulle sorgenti di emissione, sull'ambiente
(ventilazione, controllo ecc.) e sull'innesco per tutte le possibili sorgenti di accensione (elettriche e non).
- La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è preliminare alla progettazione e all'installazione degli impianti
elettrici ma, più in generale, è indispensabile all'analisi della sicurezza;
- La classificazione ha un valore multidisciplinare.
Le norme Tecniche di riferimento
Quadro normativo
Il comitato tecnico del CEI che si occupa di questo genere di temi è il CT 31 << Materiali antideflagranti >> insieme al sottocomitato SC 31J << Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione >> per compendiare gli aspetti di prodotto con gli aspetti sistemistici.
CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)
La Norma tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi dei pericoli associati alla presenza di gas o vapori o nebbie infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta scelta ed installazione di apparecchiature per l'uso in aree pericolose.
La Norma si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili,
miscelati in aria in condizioni atmosferiche normali.
Non si applica a: a) miniere con possibile presenza di grisou; b) luoghi di trattamento e produzione di esplosivi; c) guasti catastrofici o rari malfunzionamenti non compresi nel concetto di normalità trattato in questa Norma; d) locali adibiti ad uso medico; e) ambienti domestici; f) luoghi dove il pericolo può manifestarsi per la presenza di polveri o fibre combustibili, ma i principi della Norma possono essere usati per valutazioni con presenza di miscele ibride (si veda inoltre la Norma CEI EN 60079-10-2);
Sono state introdotte le seguenti modifiche significative:
1 - Eliminazione dall'esclusione del campo di applicazione delle applicazioni commerciali ed industriali per utilizzo di gas a bassa pressione (art. 1);
2 - Eliminazione del fattore di sicurezza k nella Fig. C.1 "Grafico per la valutazione del grado di diluizione" (art. C.3.5);
3 - Revisione delle equazioni C.2 e C.3 per il calcolo della portata dell'aria dovuta al vento (Art. C.5.2);
4 - Revisione delle equazioni C.4 e C.5 per il calcolo della portata dell'aria in caso di ventilazione dovuta al galleggiamento termico e revisione del grafico di Figura C.6 (art. C.5.3);
5 - Revisione dell' equazione C.6 ed eliminazione dell'equazione C.7 (art. C.5.4);
6 - Eliminazione del fattore di sicurezza k nella Fig. D.1 "Diagramma per la stima delle distanze delle aree pericolose" (Art. D.3).
Questa Norma tratta dell'identificazione e della Classificazione dei luoghi dove sono presenti atmosfere esplosive dovute a polvere e strati di polvere combustibile, onde consentire un'adeguata valutazione delle sorgenti di accensione presenti in detti luoghi.
I principi di questa Norma possono anche essere seguiti nei casi in cui fibre combustibili o residui volanti combustibili possono causare un pericolo.
Questa Norma è destinata ad essere applicata dove può esserci un rischio dovuto alla presenza di atmosfere esplosive dovute a polvere o strati di polvere combustibile, in condizioni atmosferiche normali.
Essa non si applica a:
- Luoghi minerari sotterranei;
- Luoghi dove un rischio può manifestarsi a causa della presenza di miscele ibride;
- Polveri di esplosivi che non richiedono per la combustione l'ossigeno presente nell'atmosfera;
- Oppure a sostanze piroforiche;
- Guasti catastrofici che superano il concetto di anormalità;
- Ogni rischio derivante dell'emissione di gas infiammabili o tossici dalla polvere.
Abrogate
Da ottobre 2018
Guida CEI 31-35
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): Indica i criteri di valutazione e formule di calcolo in particolare per quanto si riferisce alla definizione della estensione delle zone , ai luoghi con controllo di esplodibilità dell'atmosfera e ai luoghi con controllo di temperatura.
Guida CEI 31-56
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88): trattato solo il pericolo d'esplosione per la presenza di polveri combustibili. Per gli effetti dell'esplosione, quali la presenza di fiamme, onde di pressione, tossicità dei gas di combustione.
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)
La Norma contiene le prescrizioni specifiche per la progettazione, la scelta, l'installazione e la verifica iniziale delle installazioni elettriche in, o associate con, luoghi con presenza di atmosfere esplosive.
Quando le apparecchiature devono essere anche adatte ad altre condizioni critiche ambientali, per esempio possibilità di ingresso di acqua e possibilità di corrosione, possono essere necessarie prescrizioni di protezione addizionali.
La presente Norma non si applica:
- Agli impianti elettrici nelle miniere grisoutose;
- Alle situazioni di per sé esplosive e dovute a polveri formate da sostanze esplosive o piroforiche (per esempio nel trattamento e nella fabbricazione di esplosivi);
- Ai locali ad uso medico;
-Agli impianti elettrici in luoghi dove il pericolo di esplosione è dovuto alla presenza di nebbie infiammabili.
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34)
Questa Norma è destinata agli utilizzatori e copre gli aspetti direttamente connessi con la verifica e la manutenzione dei soli impianti elettrici situati in luoghi pericolosi, dove il pericolo può essere costituito da gas infiammabili, vapori nebbie, polveri, fibre o particelle combustibili.
La Norma integra le prescrizioni della Norma CEI 64-8.
Non comprende le altre prescrizioni fondamentali per l'installazione e la verifica degli impianti elettrici, le verifiche delle apparecchiature elettriche e la riparazione ed il recupero di apparecchiature protette dall'esplosione (Norma CEI EN 60079-19).
Non si applica ai casi di aree in miniere sotterranee, di polveri di materiali esplosivi che non richiedono la presenza
di ossigeno per la combustione e di sostanze piroforiche.
Essa non si applica a:
- Aree minerarie sotterranee;
- Polveri di esplosivi, che non richiedono ossigeno atmosferico per la combustione;
- Sostanze piroforiche.
CEI 31 - 108
La presente Guida ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, scelta delle apparecchiature, installazione (montaggio) e verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas e vapori infiammabili o da polveri combustibili, relative ad opere di nuova realizzazione e alle trasformazioni o ampliamenti di quelle esistenti, nel rispetto della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33): 2015-04, quarta edizione.
La Norma e la presente Guida sono destinate agli impianti elettrici di luoghi destinati prevalentemente ad attività
lavorative.
La presente Guida, come la Norma, non si applica:
- Agli impianti elettrici nelle miniere grisoutose;
NOTA La presente Guida può essere applicata agli impianti elettrici in miniere in cui possono formarsi atmosfere esplosive per la presenza di gas diversi dal grisou, nonché agli impianti elettrici di superficie attinenti alle miniere stesse.
- Alle situazioni di per sé esplosive e dovute a polveri formate da sostanze esplosive o piroforiche (per esempio nel trattamento e nella fabbricazione di esplosivi);
- Ai locali ad uso medico;
- Agli impianti elettrici in luoghi dove il pericolo di esplosione è dovuto alla presenza di nebbie infiammabili.
La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione
La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è uno strumento che definisce l'estensione delle zone a diversa probabilità di esplosione al fine di poter scegliere impianti ed apparecchiature aventi caratteristiche tali da non costituire una potenziale sorgente di innesco.
E' un metodo di analisi e di suddivisione convenzionale in ZONE PERICOLOSE e ZONE NON PERICOLOSE che considera:
- La provenienza del pericolo:
. Da gas, vapori o nebbie infiammabili;
. Da polveri combustibili.
- Le caratteristiche:
. Dei sistemi di contenimento delle sostanze infiammabili (processo);
. Degli impianti;
. Le modalità d'esercizio (anche manutenzione ordinaria).
- La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione consiste sostanzialmente:
. Nel determinare la probabilità di formazione e/o di presenza di una miscela esplosiva in un dato ambiente (livello di pericolosità);
. Nel definire l'estensione, i limiti spaziali di queste zone.
- Il risultato finale del processo di classificazione dei luoghi consiste nella:
. Qualifica delle zone;
. Determinazione dell'estensione delle stesse.
- La qualifica del tipo di zona è funzione della probabilità di presenza di un'atmosfera esplosiva e dipende principalmente:
. Tipologia della sostanza;
. Dalla quantità e dalla frequenza di emissione della o delle sostanze infiammabili in un determinato ambiente;
. Dalle condizioni di ventilazione dell'ambiente.
Si tratta di un settore nel quale il numero e l'estensione delle prescrizioni normative sia tecniche che legislative è particolarmente elevato.
Quadro legislativo
DIR 99/92/CE - relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Recepita in Italia con il DLgs 233/03 (G.U. 26/08/03, n. 197) entrato in vigore il 10 Settembre 2003 e successivamente confluito nel Dlgs. 81/08.
La direttiva 99/92/CE prescrive la classificazione delle zone con pericolo di esplosione ed impone l'adozione di misure minime di
sicurezza (allegato II della direttiva stessa).
DIR 94/9/CE* - contiene disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza di gas, vapori o polveri combustibili.
Recepita in Italia con il DLgs 126/98 (G.U. 04/05/98, n. 101) e si applica ai prodotti messi in commercio dal 1 luglio 2003.
La direttiva 94/9/CE prescrive i requisiti minimi di sicurezza che devono possedere i prodotti (elettrici e non elettrici) destinati ad
essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.
DIR 2014/34/UE - concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
La Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n° GU UE L96) del 29 Marzo 2014 ed è in vigore dal 30 marzo 2014.
Ai sensi dell'art. 43 della Direttiva 2014/34/UE, la Direttiva 94/9/CE è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016.
Recepita in Italia con il DLgs 85/16 (in vigore dal 26 Maggio 2016), sostituisce il DLgs 126/98 .
La nuova direttiva non ha comportato stravolgimenti sostanziali ai contenuti tecnici, nel testo sono messi maggiormente in evidenza gli obblighi dei vari attori della filiera (Capo 2) e ampliato l'articolo inerente le "Definizioni" (Articolo 2).
DIR 2014/34/UE
La direttiva si applica agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
In particolare è rivolta agli "apparecchi", ovvero alle apparecchiature, ai dispositivi fissi o mobili, ai componenti di controllo e strumentazione, nonché i sistemi di prevenzione che, separatamente o congiuntamente, sono destinati alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, al controllo e alla conversione di energia, in grado, a causa di proprie sorgenti di innesco, di provocare un'esplosione.
Inoltre, risultano essere soggetti al campo di applicazione di tale direttiva anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione.
I prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016 conformemente alla direttiva 94/9/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione, possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente.
I certificati rilasciati conformemente alla direttiva 94/9/CE restano validi, così come indicato nelle disposizioni transitorie e finali dell'art. 27 del Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.
DIR 2014/34/UE - suddivide i prodotti in gruppi in base alla loro destinazione d'uso:
- Gruppo I: Apparecchi destinati ad essere utilizzati in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie dove
potrebbero essere esposti al grisou e/o a polveri combustibili;
- Gruppo II: Apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri ambienti in cui vi sono probabilità che si manifestino atmosfere
esplosive.
Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" prescrive al datore di lavoro (art. 17 comma 1) l'obbligo giuridico di redigere un documento di valutazione dei rischi:
- Valutando anche i rischi specifici legati alle atmosfere esplosive tenendo conto anche dell'entità degli effetti prevedibili (art. 290
comma 1 lettera c.);
- Predisponendo anche un documento sulla protezione contro l'esplosione quale parte integrante del DVR (art. 294).
La lettura combinata dell'art. 29 comma 3 Dlgs 81/08 "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata [...] in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione [...]"** con l'art. 2 della Legge 186 del 1968, che attribuisce alle norme CEI la presunzione di regola dell'arte, porta a considerare l'opportunità di rivedere tutte le classificazioni delle zone con rischio di esplosione (e fulminazione) non solo delle attività nuove o modificate.
A cosa serve la classificazione dei luoghi?
- La classificazione è richiesta dall'art. 293 e Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08 e serve:
. Per la valutazione del rischio "atmosfere esplosive" di cui al D.Lgs. 81/08;
. Per definire i requisiti essenziali di sicurezza contro le esplosioni dei prodotti elettrici e non elettrici e degli impianti, perché non siano causa di accensione delle atmosfere esplosive previste.
- La documentazione di classificazione deve essere integrata nella documentazione di valutazione dei rischi relativa all'intera opera (impianto).
A chi è destinata la classificazione dei luoghi?
- A chi esegue la Valutazione del rischio "atmosfere esplosive" di cui al D.Lgs. 81/08.
- Al Servizio Prevenzione e Protezione.
. Acquistano prodotti (apparecchi, macchine, ecc.) per questi luoghi;
. Operano o entrano a vario titolo in questi luoghi;
. Utilizzano attrezzature di lavoro (es. manutentori).
- Organi di vigilanza.
Chi redige la classificazione dei luoghi con pericolo d'esplosione?
Il compito spetta al Datore di lavoro il quale può incaricare allo scopo un tecnico competente (D.Lgs 81/08, art. 17, 293, Allegato XLIX e D.Lgs.b106/09, art. 149).
A sua volta il tecnico competente (non necessariamente iscritti al un albo professionale) può avvalersi della collaborazione di esperti dei diversi settori (es. processisti, meccanici, strutturisti, edili, elettricisti, strumentisti, ecc.).