Ai fini dell’applicazione della definizione di SEU, in presenza di un impianto di produzione ibrido, qualora, per un dato anno n-esimo sulla base dei dati a consuntivo dell’anno precedente, l’energia elettrica imputabile alle fonti rinnovabili prodotta dall’impianto sia superiore o pari al 95% della produzione totale, l’impianto è come se fosse alimentato da fonti rinnovabili; in caso contrario, il beneficio associato all’attribuzione della qualifica di SEU si applica esclusivamente alla quota dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata all’interno del SEU qualificabile come energia imputabile alle fonti rinnovabili.