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Criteri Ambientali Minimi. Novità normative

Criteri Ambientali Minimi. Le novità introdotte dal D.M. 23 giugno 2022

- I sistemi di building automation nei CAM
- Commissioning e qualità dell'aria interna
- I requisiti sul benessere termico nella revisione 2022 dei "CAM Edilizia"
- I nuovi CAM in edilizia: novità sui materiali isolanti

L'acronimo CAM "Criteri Ambientali Minimi" è entrato prepotentemente nel lessico dei tecnici attraverso l'art. 18 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e, successivamente, con il D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.Lgs. 56/2017) recante all'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Si tratta di particolari requisiti tecnici da utilizzarsi negli appalti pubblici per le varie fasi del processo di acquisto, per individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita.

L'obiettivo è la promozione di modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari e la diffusione dell'occupazione "verde". Risponde inoltre all'esigenza della Pubblica amministrazione di ottimizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.

I CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione è stata realizzata con l'obiettivo di stabilire le procedure e le metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi richiamati nel documento sono i seguenti: sconfiggere la fame; salute e benessere; istruzione di qualità; acqua pulita e servizi igienico-sanitari; energia pulita e accessibile; imprese, innovazione e infrastrutture; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili; lotta contro il cambiamento climatico; vita sulla terra.

Ad oggi sono stati adottati CAM per 18 categorie di forniture ed affidamenti: arredi per interni, arredo urbano, ausili per l'incontinenza, calzature da lavoro e accessori di pelle, carta, cartucce, edilizia, illuminazione pubblica (fornitura e progettazione), illuminazione pubblica (servizio), riscaldamento/raffrescamento e illuminazione negli edifici; lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria, rifiuti urbani e spazzamento stradale, ristorazione collettiva, sanificazione, stampanti, tessili, veicoli, verde pubblico).

I criteri di maggior interesse per le attività normative in seno al CTI sono quelli relativi all'edilizia, sui quali si è concentrata l'attività del Gruppo Consultivo CAM che ha contribuito, attraverso numerose osservazioni e commenti, alla revisione del precedente D.M. 11 ottobre 2017, recentemente sostituito dal D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Il decreto, entrato ufficialmente in vigore il 4 dicembre e riguarda tutti gli affidamenti - congiunti o disgiunti - dei servizi di progettazione e lavori di interventi edilizi.

I nuovi CAM si applicano anche agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare.

È inoltre ribadita la possibilità delle stazioni appaltanti di applicare in misura diversa le prescrizioni previste dai criteri "2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale" e "2.4.7 Illuminazione naturale" agli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva
degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) "A" (centro storico) e "B" (zona di completamento) dei Piani regolatori generali comunali.

Nella prefazione al documento viene riportato che "Gli edifici a basso impatto ambientale, di nuova realizzazione, in una ottica di sostituzione edilizia o che siano ristrutturati o recuperati, devono potersi avvalere dell'utilizzo di materiali per l'edilizia sostenibile che attivino filiere virtuose, promotrici della transizione verso un'economia circolare e, allo stesso tempo, siano occasioni occupazionali etiche".

Nella progettazione dovrebbe quindi essere adottata una progettazione e un uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) considerando il "sistema edificio" nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali.

In questo dossier vengono esaminate e commentate le principali novità nonché evidenziate alcune criticità del nuovo decreto.

- I sistemi di building automation nei CAM
- Commissioning e qualità dell'aria interna
- I requisiti sul benessere termico nella revisione 2022 dei "CAM Edilizia"
- I nuovi CAM in edilizia: novità sui materiali isolanti

In allegato, è possibile scaricare il pdf del Dossier.

Articoli tecnico scientifici o articoli contenenti case history
Fonte: Guida Energia & Dintorni dicembre 2022
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